Gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) sono istituiti presso ciascuna corte o tribunale; ad essi sono addetti ufficiali giudiziari ed operatori UNEP. Tale personale, ausiliario del giudice, può essere addetto anche alle sezioni distaccate di tribunale, in base all'articolo 3 del R.D. 30 gennaio n.1941, n.12, Ordinamento giudiziario.
L'ufficiale giudiziario notifica gli atti processuali, civili o penali, e dà esecuzione alle sentenze dei giudici, attraverso pignoramenti o altre procedure esecutive. Opera nel territorio di competenza territoriale del Tribunale.
All'ufficiale giudiziario compete inoltre la redazione dell'atto di protesto, l'atto pubblico col quale si accerta il rifiuto di accettare o pagare una cambiale oppure un assegno bancario nel termine fissato dalla legge.